Secondo la Corte Costituzionale la scelta operata dal legislatore in punto ad esclusione dell’accesso al rito abbreviato per imputati di reati puniti con la pena dell’ergastolo può essere o meno condivisa “ma né le finalità in sé né i mezzi individuati dal legislatore per raggiungerle appaiono a questa Corte connotabili in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà”. Pubblichiamo il testo integrale della motivazione.
Corte Costituzionale – Sentenza n. 260-2020.pdf