Il ricorso per cassazione proposto a mezzo PEC è inammissibile

La I Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza 8 gennaio 2021, n.487 ha chiarito come, nonostante la normativa emergenziale, nel processo penale, in materia di impugnazioni, vige il principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione dell’atto di impugnazione previste dagli articoli 582 e 583 c.p.p. la cui inosservanza è sanzionata con la inammissibilità dell’impugnazione dall’art. 591 lett. c).
Ne consegue che, in difetto di una norma specifica che consenta il deposito telematico, il ricorso per cassazione non può essere proposto a mezzo pec, trovando applicazione l’art. 24 del D.L. 137/2020, esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione.


PDF Cass. sezione I sent. n. 487 – 2021.pdf


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Pubblicato in Comunicazioni, dal Direttivo.