Regolamento Scuola Territoriale

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Simbolo Camera Penale Ferrarese

REGOLAMENTO SCUOLA TERRITORIALE

Art. 1 (Costituzione)
1. La Camera Penale Ferrarese istituisce la Scuola territoriale, in conformità all’art. 3 del Regolamento delle Scuole UCPI approvato dalla Giunta dell’Unione Camere Penali italiane in data 8 febbraio 2010.

Art. 2 (Attività)
1. La Scuola Territoriale organizza:
a) attività dirette alla formazione ed all’aggiornamento professionale dell’avvocato e del praticante avvocato;
b) corsi di base per l’esercizio dell’attività di difesa nel processo penale;
c) corsi di preparazione nelle materie penalistiche per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
d) eventi formativi finalizzati al mantenimento del titolo di specialista;
e) ulteriori attività approvate dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane.

2. La Scuola territoriale può organizzare, anche di concerto con istituzioni ed associazioni forensi, un corso per l’accesso all’esame di avvocato. Essa può, inoltre, organizzare e gestire – nell’ambito di un progetto comune ad altre istituzioni e/o associazioni forensi – lezioni concernenti la formazione penalistica.

3. La Scuola impartisce la formazione penalistica di base mediante l’organizzazione di un Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista, destinato a fornire ad avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio un’adeguata formazione, nonché gli strumenti indispensabili per l’esercizio della funzione difensiva penale.

4. La Scuola impartisce la formazione continua di base mediante l’organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purchè sia possibile un effettivo controllo della partecipazione.

Art. 3 (Organizzazione)
1. La Scuola territoriale è retta da un organo di gestione costituito da un Responsabile ed un Comitato di gestione a sua volta composto da almeno 5 (cinque) membri nominati dal direttivo della Camera Penale Ferrarese i quali dovranno essere designati tra colleghi iscritti alla Camera Penale Ferrarese di riconosciuta qualità professionale, nonchè tra Professori o Ricercatori universitari nelle materie di diritto e procedura penale, purchè in numero inferiore rispetto alla quota rappresentata dai componenti iscritti all’Albo forense. In ogni caso è membro di diritto del comitato di gestione il Presidente della Camera Penale Ferrarese ovvero persona del Consiglio Direttivo da lui designata. (*) (**)

2. Su proposta del Presidente, il Direttivo della Camera Penale nomina il Responsabile della Scuola Territoriale.

3. Il Responsabile della Scuola propone al Direttivo la nomina dei componenti il comitato di gestione, nel rispetto dei criteri sopra indicati. Il Direttivo, valutata e approvata la proposta, li nomina.

4. Il Responsabile della Scuola territoriale ed i membri del Comitato di Gestione durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

5. Il Responsabile della Scuola può in ogni momento proporre la revoca motivata di uno o più componenti del Comitato di gestione, e la relativa sostituzione. Il Direttivo, valutata ed approvata la proposta, nomina i nuovi componenti.

6. Il Direttivo può in ogni momento deliberare, motivandola, la revoca del Responsabile della Scuola e la nomina del nuovo Responsabile.

7. Il Comitato di gestione della Scuola si riunisce periodicamente secondo le indicazioni e le direttive del Responsabile, il quale cura l’attribuzione ai singoli componenti delle competenze relative alle specifiche attività di organizzazione della didattica e della formazione previste dal regolamento delle Scuole UCPI.

8. Il Responsabile del Comitato cura, personalmente o attraverso uno dei componenti all’uopo delegato, il collegamento con il Direttivo a fini di informazione e di coordinamento.

9. Il Direttivo convoca periodicamente il Comitato o il Responsabile al fine di verificare la gestionedella Scuola. Il Responsabile, a conclusione di ogni Corso, fornisce al Direttivo una relazione finaleavente ad oggetto l’attività di formazione svolta.

10. Il Responsabile della Scuola relaziona periodicamente alla Giunta riguardo all’esito delle iniziative di formazione svolte.

Art. 4 (Oneri)
1. La Scuola non ha scopo di lucro

2. Ai partecipanti ai corsi ed agli altri eventi formativi può essere richiesto solo un concorso nellespese di gestione.

 

* Comma modificato con delibera del Consiglio direttivo del 26.4.2016
** Comma modificato con delibera del Consiglio direttivo del 20.5.2019


PDF Regolamento Scuola Territoriale.pdf